La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 16726 del 12 agosto 2015, ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di una associazione non profit che, inadempiente rispetto alla redazione di rendiconto, usufruiva dei benefici fiscali previsti per le ONLUS.
I giudici di legittimità riassumono così i motivi di ricorso dell’Agenzia delle Entrate:
- violazione e falsa applicazione dell’articolo 10 del Dlgs 460/1997 e degli articoli 20 e 20-bis del Dpr 600/1973, in quanto nell’avviso di accertamento era stata contestata la mancata tenuta delle scritture contabili obbligatorie e dei libri sociali, in particolare il bilancio e il rendiconto annuale; questa sostanziale omissione comportava, secondo l’Agenzia, il disconoscimento tout court del regime fiscale agevolativo previsto per le Onlus, a differenza di quanto, al contrario, ritenuto dalla Commissione di secondo grado
- violazione e falsa applicazione degli articoli 143 terzo comma, 148 terzo e ottavo comma, e 149 del Tuir (vigente ratione temporis), giacché l’ente, in assenza di bilancio e rendiconto annuale dei versamenti in contanti risultanti dalle varie raccolte fondi, aveva, di fatto, precluso all’ufficio la possibilità di verificare l’effettiva inesistenza di distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, riserve o capitale
- insufficiente motivazione della sentenza di secondo grado su un fatto decisivo per la risoluzione della controversia, in quanto i giudici di appello non avevano effettuato una equilibrata ricostruzione dei fatti di causa, i quali erano stati analizzati con trattazioni del tutto sommarie per quanto concerneva la sussistenza dei requisiti e dei presupposti necessari a poter qualificare l’associazione quale Onlus.
La Cassazione ha ritenuto fondate tali motivazioni, specificando ulteriormente che “per quanto si debba sempre propendere per una interpretazione non formalistica delle norme statutarie degli enti associativi, al fine di riscontrarvi la previsione dei requisiti per l’applicazione della normativa sulle Onlus, non si può supportare con tale condivisibile propensione la tesi sostenuta dalla commissione tributaria della Toscana [Ctr che in secondo grado di giudizio aveva accolto le motivazioni addotte a difesa dell’associazione non profit – vedi testo sentenza], che finisce col prescindere del tutto dal rispetto di requisiti formali (antielusivi) rigorosamente stabiliti dalla legge. Codesti requisiti non sono surrogabili con il concreto accertamento di un’osservanza fattuale dei precetti relativi alle modalità di svolgimento dell’attività (v. Sez. 5^ n. 14371-11), atteso che la norma di cui all’art. 10 del d.lgs. n. 460 del 1997 è di stretta interpretazione (cfr. Sez. 5^ n. 11986-09 e n. 7653-09), e atteso che la mancanza anche di uno solo dei requisiti detti determina (non solo la cancellazione dall’anagrafe delle Onlus, ma anche e comunque) il venir meno delle condizioni di riconoscimento del regime agevolato.”