Il Ministero della Giustizia ha emesso una nuova nota di natura interpretativa del Decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 39 di attuazione della direttiva 2011/93/UE, relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori. La nota fa il punto su alcuni dei dubbi interpretativi rimasti, mettendo a fuoco due importanti aspetti.
Il primo è relativo alla tipologia di lavoratori coinvolti dall’adempimento: “La norma è destinata ad essere applicata nei confronti di tutti i datori di lavoro che intendano “impiegare al lavoro”, quindi che intendano instaurare un rapporto contrattuale con prestazioni corrispettive, in cui la prestazione dedotta a carico del lavoratore sia quella del lavoro per lo svolgimento di attività professionali o di attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con i minori.” Dal testo della nota si evince che l’acquisizione del certificato penale sia necessaria per tutte le tipologie di contratti di lavoro, anche quelle autonome o parasubordinate.
Il secondo aspetto è relativo alla durata della validità del certificato, su cui il Ministero precisa che non vi sono “argomenti né testuali né logici nè sistematici”perché il datore sia obbligato a rinnovare la richiesta del certificato ogni sei mesi se la durata del contratto di lavoro è superiore a tale termine (ad es. contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato o collaborazione su base annuale con professionista con p.iva). Resta inteso che ad ogni nuova stipula di contratto sia necessario procedere a una nuova acquisizione del certificato anche se si tratta dello stesso lavoratore.