Gli enti associativi tenuti alla presentazione del modello EAS per il periodo d’imposta 2015 che non hanno trasmesso entro i termini detto modello, possono, in virtù di quanto previsto dall’art. 2, c. 1, del dl 16/2012, convertito in l 44/2012, mantenere i benefici fiscali (non commercialità delle quote sociali e dei corrispettivi da soci) a patto che sussistano i requisiti sostanziali per il beneficio, si adempia agli obblighi dichiarativi precedentemente non assolti entro il 30 settembre, si versi l’importo previsto per la sanzione. Questo istituto è chiamato “remissione in bonis”.
Per usufruirne occorre quindi inviare il Modello EAS ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2015 e contestualmente pagare una sanzione di 258 euro con F24 (codice tributo 8114). Ricordiamo che il modello EAS va presentato esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate.