Gli enti associativi che avessero adempiuto a quanto previsto dall’istituto del 5 per mille in modo incompleto o successivamente alle scadenze previste (30 giugno), potranno sanare il ritardo inviando ENTRO IL 30 SETTEMBRE la documentazione completa alla Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate (DRE) nelle modalità richieste, pagando contestualmente una sanzione di 258 euro tramite F24 (codice tributo 8115). Questo istituto è chiamato “remissione in bonis”. I soggetti che hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2015 ma hanno omesso la trasmissione della documentazione integrativa entro il termine del 30 giugno 2015, devono trasmettere alla competente DRE, tramite raccomandata A/R o a mezzo PEC, la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47 del DPR 28/12/2000, n. 445, e la copia del documento d’identità del sottoscrittore e pagare contestualmente una sanzione di 258 euro.
Gli enti interessati a partecipare al riparto della quota del cinque per mille dell’Irpef per l’esercizio finanziario 2015 che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2015, devono presentare anche questa, in aggiunta alla documentazione di cui sopra, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, utilizzando il prodotto informatico reso disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate.
Anche per le Associazioni Sportive Dilettantistiche che non hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine del 7 maggio 2015 scade il termine per regolarizzare la propria posizione. Per regolarizzare è necessario: presentare la domanda di iscrizione nell’elenco delle “associazioni sportive dilettantistiche”; trasmettere al CONI la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l’iscrizione, con allegata la copia del documento del sottoscrittore; pagare contestualmente la sanzione di 258 euro.