In caso di modifiche dei dati, gli enti associativi tenuti all’invio del modello EAS sono obbligati a presentare nuovamente il modello con le variazioni intervenute. La scadenza è fissata al 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la modifica dei dati. Per quest’anno, essendo il 31 marzo e il 1 aprile giorni festivi, il termine per l’invio è il 2 aprile 2013.

Nelle Istruzioni allegate al Modello, l’Agenzia rileva che in sede di rinvio successivo del modello, è necessario comunque compilare la dichiarazione in ogni sua parte.

Non devono essere comunicate le variazioni relative ai seguenti dati:

  • modifica del dati anagrafici dell’ente e/o del rappresentante legale nel caso in cui siano già stati comunicati attraverso i modelli AA5/6 (per i soggetti non titolari di partita IVA) e AA7/8 (per i soggetti titolari di partita IVA); cfr Risoluzione 125/2011;
  • ammontare dei contributi pubblici ricevuti (dichiarazione n. 31);
  • ammontare delle erogazioni liberali ricevute (dichiarazione 30);
  • numero dei soci e/o associati dell’ente associativo (dichiarazione n. 24);
  • ammontare delle entrate (dichiarazione n.23);
  • costo sostenuto per messaggi pubblicitari (dichiarazione n.21);
  • il solo ammontare dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità percepiti occasionalmente o abitualmente (ultima parte della dichiarazione n.20);
  • numero e giorni per l’organizzazione di manifestazioni di raccolta fondi (dichiarazione n.33).