E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. 3 agosto 2018, n. 105, correttivo (ovvero modificazione e integrazione) del Codice del Terzo settore ( “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del Terzo settore, a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106”).

Il decreto si compone di 35 articoli, ecco i punti di maggior rilievo:

Modifiche statutarie. La novella ridimensiona le fattispecie in cui sarà possibile modificare gli statuti per il tramite del voto espresso a maggioranza semplice, limitatamente alle disposizioni inderogabili, nonché l’introduzione di clausole che escludono l’applicazione di nuove disposizioni di carattere derogabile.

Entrata di CSVnet nel Consiglio nazionale del terzo settore

Destinazioni delle risorse degli enti filantropici (art. 38) . Saranno  destinate a categorie di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, e non ad altri enti.

Rendiconto di cassa. Gli enti di natura non commerciale, i quali non applicano il regime forfettario e che, nell’anno precedente, non abbiano conseguito proventi in misura maggiore a 220 mila euro (nella previgente disciplina tale limite era fissato a 50 mila) potranno stilare, al posto del bilancio di esercizio, il rendiconto di cassa.

Revisione legale dei conti (articolo 8). Gli enti di maggiore dimensione sono sottoposti all’obbligo di revisione legale dei conti e, nelle ipotesi ove la revisione è prevista mediante disposizione statutaria, in quanto obbligatoria, ogni membro dovrà possedere la qualifica di revisore legale iscritto nel relativo registro.

Finanziamenti (articolo 21). Gli emittenti dovranno provvedere a pubblicare sul proprio portale internet, mediante cadenza almeno annuale, i dati relativi ai finanziamenti erogati, con l’indicazione dell’ente beneficiario nonché delle iniziative sostenute.

Imposte di registro (articolo 26). Sono esenti dall’imposta di registro gli atti costitutivi e gli atti combinati allo svolgimento delle attività delle organizzazioni di volontariato.

Cumulo fiscale (articolo 27). I soggetti che effettuano erogazioni liberali non possono cumulare la detraibilità e la deducibilità con ulteriore agevolazione fiscale prevista a titolo di detrazione o di deduzione di imposta da altre disposizioni di legge a fronte delle medesime erogazioni.

Aggiornamento degli statuti alla novella (articolo 32). Si allunga di un semestre il periodo per adeguare gli statuti degli enti del Terzo settore alla nuova disciplina. Pertanto il termine di 18 slitta a 24 mesi. In pratica entro il 3 agosto 2019 gli enti del Terzo settore dovranno porsi in regola rispetto al rinnovato quadro normativo.