Con il decreto 28 luglio 20165xmille cultura del presidente del Consiglio dei ministri, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n.209 del 7-9-2016, vengono introdotte diverse novità a partire dal 2017 sul dispositivo del 5 per mille dell’Irpef destinato al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, a cominciare dalle caratteristiche dei soggetti ammessi al riparto.

Essi sono gli enti senza scopo di lucro che realizzino, conformemente alle proprie finalità principali definite per legge o per statuto, attività di tutela, di promozione o di valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici, che dimostrino di operare in tale campo da almeno cinque anni rispetto all’anno finanziario di riferimento. Decade quindi il vincolo alla realizzazione nel periodo di riferimento di attività di tutela, promozione o valorizzazione di beni culturali o paesaggistici appartenenti a soggetti pubblici, ovvero aperti alla pubblica fruizione, di valore complessivamente almeno pari a euro 150.000 euro.

Gli enti devono presentare la domanda di iscrizione agli elenchi entro il 28 febbraio di ogni anno, esclusivamente per via telematica attraverso il sito del Ministero dei Beni culturali. Entro il successivo 20 marzo, il Ministero pubblicherà una prima lista di iscritti, ed entro il1 aprile vanno segnalati eventuali errori. Entro il 1 maggio sarà disponibile la lista definitiva. Entro tre mesi dalla data di erogazione del contributo, il Ministero provvede alla pubblicazione in apposita sezione del proprio sito web degli elenchi dei soggetti ai quali lo stesso contributo e’stato erogato, della data di erogazione e del relativo importo.

Alla richiesta va allegata la dichiarazione sostitutiva del rappresentante legale attestante il possesso dei requisiti e una relazione sintetica dell’attività svolta nell’ultimo quinquennio: in caso di lavori di restauro, vanno aggiunte anche le autorizzazioni necessarie alla realizzazione degli interventi.

Come per il 5 per mille “generico”, se permangono i requisiti in capo all’ente, l’iscrizione resterà valida per gli anni successivi e l’ente figurerà il 31 marzo di ogni anno nell’elenco pubblicato online dal Ministero; la dichiarazione sostitutiva perde efficacia in caso di variazione del rappresentate legale. Il nuovo rappresentante deve provvedere, a pena di decadenza, a sottoscrivere e trasmettere una nuova dichiarazione con l’indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo.

Gli obblighi relativi alla rendicontazione sono i medesimi applicati al 5 per mille, si applicano ovvero le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010, e successive modificazioni.

Un’importante novità, infine, riguarda il fatto che il contribuente oltre all’apposizione della propria firma, potrà indicare il codice fiscale dello specifico istituto o ente cui intende destinare la quota del cinque per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche.