L’Agenzia delle Entrate  lo scorso 18 novembre, ha fornito una serie di importanti chiarimenti interpretativi in merito alla detrazione per le ristrutturazioni prevista dal decreto Rilancio. Potranno accedere al beneficio anche organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e Onlus .

Il “Superbonus” prevede che chi esegue una ristrutturazione può contare su una detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per gli interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Tra i soggetti beneficiari dell’intervento sono inclusi anche:

  • le Onlus, le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps), iscritte nei rispettivi registri;
  • le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro Coni, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Il chiarimento ha affermato  che il “Superbonus” per tali enti spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla destinazione dell’immobile.

L’ Agenzia  chiarisce inoltre che per Odv, Aps ed Onlus non opera neanche la limitazione relativa alla possibilità di fruire del “Superbonus” limitatamente a due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda solo le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni.

Per le associazioni e società sportive dilettantistiche rimane confermato che il “Superbonus” è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi e riguarda le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente affiliate al Coni.