Il 12 Maggio 2017, sono state ufficialmente licenziate dal Consiglio di Ministri le bozze preliminari dei decreti legislativi relativi all’Impresa sociale, al 5 per mille e soprattutto al “Codice del Terzo Settore”: una proposta che comprende ben 103 articoli e che interviene su tutti gli ambiti giuridici, fiscali e sociali degli enti di terzo settore.
Chi sarà e chi potrà essere Ente di Terzo Settore?
L’art. 4 definisce esplicitamente Enti del Terzo settore “le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici, le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti associative, le società di mutuo soccorso, ed ogni altro ente costituito in forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, o di fondazione per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma volontaria e di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritto nel registro unico nazionale del Terzo settore”.
Quali sono ora i prossimi passi perché questi testi diventino definitivi ed entrino in vigore?
- ENTRO 30 GIORNI – INTESA: Il Consiglio dei Ministri dovrà chiedere alla Conferenza unificata (Stato/Regioni/Comuni) un’intesa sui testi proposti;
- ENTRO 30 GIORNI – PARERE COMMISSIONI: Raggiunta la suddetta intesa, le Commissioni competenti esprimono pareri obbligatori, ma non vincolanti, entro 30 giorni dall’invio del testo da parte del Cdm.
- APPROVAZIONE DEFINITIVA DEI TESTI: Il Consiglio dei Ministri approva definitivamente i testi dei decreti legislativi
- I testi vengono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale
Una buona parte della riforma del Terzo settore è dunque ufficialmente entrata nel vivo della sua approvazione.
Quando sarà esecutiva?
È opportuno precisare come all’art.100 c.2 della bozza preliminare si preveda che “fino all’operatività del Registro Unico nazionale del Terzo Settore, continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione degli enti nei Registri Onlus, Organizzazioni di Volontariato, Associazioni di promozione sociale e Imprese sociali, che possono adeguarsi alle disposizioni del presente decreto entro dodici mesi dalla data della sua entrata in vigore.”
Viene altresì specificato che “Entro il medesimo termine, esse possono modificare i propri statuti con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria”.
Ne consegue che le associazioni sopraindicate avranno comunque a disposizione un anno per procedere all’adeguamento degli Statuti e, in seguito, all’iscrizione nel Registro Unico (dal momento della sua entrata in vigore).
Nell’articolato è prevista la trasmigrazione dei dati degli enti che risultano iscritti ai registri speciali del Volontariato e della promozione sociale nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.