L’obbligo di invio del Modello EAS all’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 31 marzo riguarda solo alcune tipologie di enti associativi che dovranno comunicare eventuali modifiche intervenute nel corso dell’annualità 2020.
Le variazioni che non comportano la necessità di ripresentare il Modello EAS sono quelle relative alla modifica dei dati anagrafici dell’associazione (nome, sede legale o Presidente), l’importo dei proventi per attività di sponsorizzazione o pubblicità, il costo per messaggi pubblicitari, le entrate dell’ente, il numero degli associati, l’ammontare delle erogazioni liberali e dei contributi pubblici ricevuti, nonché il numero e i giorni delle raccolte pubbliche di fondi effettuate.
In caso di variazioni di altri dati riportati nel Modello, lo stesso va ripresentato.
I soggetti obbligati a ripresentarlo sono gli enti associativi che rientrano nelle previsioni di legge.
Per un approfondimento sui soggetti obbligati e su altri aspetti legati al Modello EAS, consulta l’articolo di Daniele Erler su Cantiereterzosettore.
Si ricorda che il modello EAS deve essere presentato all’Agenzia delle entrate esclusivamente per via telematica, pertanto l’associazione lo può fare direttamente se abilitata, altrimenti deve rivolgersi ad un intermediario abilitato (Caf o commercialista).