Con una decisione senza precedenti, la Banca di Credito Cooperativo di Avetrana estende la possibilità di sospendere il pagamento delle rate dei finanziamenti in corso, prevista dal D.L. 18/2020, ben oltre gli ambiti e i beneficiari indicati nel dispositivo di legge. Quindi sono sospesi non solo i mutui per l’acquisto della prima casa, ma anche i finanziamenti chirografari e ipotecari accesi per qualsiasi finalità, così come i prestiti personali, contratti sia da persone fisiche sia da ditte individuali.
Il cosiddetto “Cura Italia”, infatti, ha ammesso al beneficio della sospensione tutte le PMI (escluse solo quelle con alto profilo di rischio), circoscrivendo la domanda dei privati ai soli titolari di mutui inerenti all’acquisto della prima casa, di importo non superiore a 250mila euro. Specificando che
debba trattarsi di dipendenti che, a causa dell’emergenza Coronavirus, abbiano avuto una sospensione lavorativa di almeno 30 giorni o la cessazione del rapporto di lavoro, nonché di liberi professionisti e autonomi che autocertifichino di avere registrato, nel trimestre successivo al 21 febbraio o nel periodo tra il 21 febbraio e la data della domanda (se minore di un trimestre), un calo del proprio fatturato medio giornaliero superiore al 33% rispetto al corrispondente dato dell’ultimo trimestre del 2019.
In sostanza, il decreto esclude dal beneficio ogni altro tipo di finanziamento e non cita tra i beneficiari i titolari di ditta individuale.
Per questo BCC Avetrana è intervenuta, dando la possibilità ai propri clienti di sospendere il pagamento delle rate dei mutui, sia chirografari sia ipotecari, accesi per qualsiasi destinazione, intestati alle persone fisiche e ai titolari di ditte individuali che abbiano contratto un qualsiasi finanziamento a titolo personale.
La sospensione potrà avere effetto per un periodo massimo di 12 mesi, al verificarsi delle seguenti condizioni:
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato;
- cessazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato;
- sospensione del lavoro o riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
- cessazione dei rapporti di lavoro parasubordinato o di rappresentanza commerciale o di agenzia;
- morte del mutuatario o handicap grave;
- calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al dato omologo dell’ultimo trimestre 2019, per professionisti, lavoratori autonomi e ditte individuali.
Possono accedere alla sospensione solo i titolari di finanziamento che non abbiano accumulato rate scadute da più di 90 giorni. La sospensione si estende anche a massimo due rate non pagate. I titolari del finanziamento, inoltre, non devono essere stati segnalati alla Centrale d’Allarme Interbancaria (CAI) né avere protesti e pregiudizievoli in corso.
La richiesta di sospensione può essere avanzata sino al 31 luglio 2020. Resta il limite di 250mila euro dell’importo finanziato.
Al momento della presentazione dell’istanza, occorrerà allegare la documentazione specifica rispettivamente richiesta per ciascuno dei casi contemplati.
Il modulo di domanda contenente l’elenco dei documenti necessari è disponibile sul sito bccavetrana.it, cliccando sulla sezione “Emergenza Covid-19” in home page.