Il Registro Unico Nazionale del Terzo settore – RUNTS è il registro telematico istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in attuazione degli artt. 45 e segg. del Codice del Terzo Settore (Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117), per assicurare la piena trasparenza degli enti del Terzo settore (ETS) attraverso la pubblicità degli elementi informativi che vi sono iscritti (per ulteriori dettagli vai al portale).
Le procedure di iscrizione degli enti, le modalità per il deposito degli atti, le regole per la tenuta la conservazione e la gestione del RUNTS sono definite dal Decreto Ministeriale 15 settembre 2020, n. 106 e dai relativi allegati.
Gli enti non iscritti ai rispettivi registri delle ODV e delle APS al 22 novembre 2021, ossia quelli che non sono oggetto di trasferimento nel RUNTS, potranno chiedere l’iscrizione ad una delle sezioni del Registro Unico, accedendo tramite SPID o CIE alle apposite funzioni del “Front Office”, inserendo le informazioni e allegando i documenti previsti.
L’accesso alle funzionalità della piattaforma è possibile esclusivamente attraverso la pagina di autenticazione del portale dei servizi digitali “Servizi Lavoro” del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (https://servizi.lavoro.gov.it).
A presentare la domanda di iscrizione nel RUNTS è il rappresentante legale dell’Ente o, su mandato di quest’ultimo, il rappresentante legale della rete associativa cui l’Ente aderisce. In questo secondo caso il mandato è allegato alla domanda unitamente all’attestazione di adesione dell’Ente interessato alla rete associativa rilasciata dal rappresentante legale di quest’ultima.
Il Notaio può presentare la domanda di iscrizione solo se compila la sezione Personalità giuridica, sia nel caso di richiesta di acquisizione della personalità giuridica contestualmente all’iscrizione sia nel caso risulti già acquisita.
Alla richiesta di iscrizione è necessario allegare (per un dettaglio vedere comunque art. 8 dm 106/2020 e/o gli specifici articoli sotto richiamati) i seguenti documenti:
- atto costitutivo
- statuto registrato presso l’Agenzia delle Entrate
- in caso di enti già esercitanti l’attività da uno o più esercizi l’ultimo o gli ultimi due bilanci consuntivi approvati se disponibili, unitamente alle copie dei verbali assembleari contenenti la delibera di approvazione
- attestazione/i di adesione alla rete associativa se l’ente aderisce a una o più reti
- se l’istanza è presentata dal rappresentante della rete, anche autorizzazione / mandato dell’ente alla rete
- dichiarazioni di accettazione dei componenti l’organo di controllo se costituito
(per gli Enti religiosi civilmente riconosciuti e gli enti per cui si richiede l’acquisto della personalità giuridica e casi equiparati – art. 22 Codice TS , art. 16 e ss. dm 106/2020 – cliccare qui)
Oltre agli allegati obbligatori, è possibile aggiungere ulteriori allegati facoltativi.
Il processo di presentazione dell’istanza di iscrizione si articola in diverse fasi di seguito riepilogate:
a) la compilazione dell’istanza con i dati e le informazioni necessarie, compresi i dati del soggetto titolato
b) la creazione e visualizzazione del modello dati e della distinta della pratica da firmare digitalmente
c) l’allegazione dei documenti in formato PDF/A , e laddove previsto, firmati digitalmente
d) la verifica della regolarità formale – prima dell’invio – dell’istanza
e) l’invio dell’istanza al RUNTS
f) la ricezione, alla casella PEC del dichiarante (notaio o rappresentante titolato) e comunque alla PEC dell’ente, della ricevuta di avvenuta trasmissione al sistema informatico del RUNTS, con indicazione del numero di repertorio eventualmente attribuito all’ente. Tale funzionalità è estesa anche a tutte le ulteriori notifiche dell’iter istruttorio da parte dell’Ufficio competente (ad es., le richieste di integrazione/rettifica dei dati, rifiuto dell’istanza per la mancanza dei presupposti, evasione dell’istanza con conseguente iscrizione o rigetto, comunicazione di avvenuto aggiornamento dei dati, avvenuta cancellazione dal RUNTS, ecc.)
g) l’eventuale trasmissione di dati e documenti aggiornati a fronte di sospensione e richiesta di rettifica/integrazione.
Le organizzazioni devono, dunque, dotarsi di alcuni strumenti di comunicazione digitali imprescindibili per la gestione delle pratiche: Spid (sistema pubblico di identità digitale) o Cie (carta d’identità elettronica) per l’accesso; Pec (posta elettronica certificata) e la firma digitale (modalità cades, con la quale i file vengono salvati con l’estensione .P7M) per la gestione dei documenti richiesti.
Per ulteriori dettagli è possibile consultare le FAQ presenti sul portale.
Approfondimenti sul RUNTS anche su CANTIERE TERZO SETTORE