
Ecco le successive scadenze da ricordare:
Dal 14 al 20 maggio – Gli enti del volontariato e le associazioni sportive dilettantistiche, qualora rilevino, a seguito della trasmissione della domanda di iscrizione – a partire dal 14 maggio, cioè da quando saranno on line gli elenchi provvisori- che i dati relativi alla denominazione o alla sede dell’ente non sono esatti possono, entro il 20 maggio, chiedere la correzione degli errori presso la Direzione regionale dell’Agenzia delle entrate nel cui territorio ha sede fiscale l’ente utilizzando il modello AA7/10 per i soggetti titolari di partita IVA e il modello AA5/6 per i soggetti non titolari di partita IVA.
I legali rappresentanti delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte in elenco devono spedire sempre la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesta la persistenza dei requisiti che danno diritto all’iscrizione, sempre entro il 30 giugno 2016 tramite raccomandata con ricevuta di ritorno; essa va però inviata all’Ufficio del Coni nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’associazione interessata.
Entro il 30 settembre 2016 – Anche per l’anno finanziario 2016 possono partecipare al riparto delle quote del cinque per mille gli enti che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 30 settembre 2016, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115 (risoluzione n. 46 del 11/05/12 – pdf). I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data originaria di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione.