Il 2 ottobre prossimo è il termine per regolarizzare l’iscrizione al 5 per mille 2023 per gli enti del Terzo settore (Ets) e le Onlus che non abbiano presentato la relativa domanda entro l’11 aprile scorso.
Per quanto riguarda gli enti del Terzo settore, tale termine non riguarda quelli che compaiono nell’elenco permanente degli enti del Terzo settore accreditati al beneficio già negli esercizi precedenti, e non riguarda nemmeno quelli iscritti a partire dal 2023 e che si trovano nell’elenco aggiornato dei nuovi enti del Terzo settore iscritti al 5 per mille 2023.
Si ricorda che gli enti che sono già ad oggi iscritti al registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) e che sono nell’elenco permanente sopra menzionato sono considerati accreditati al 5 per mille 2023 senza necessità di alcun ulteriore adempimento, anche qualora nell’elenco degli enti iscritti al registro unico nella colonna “5×1000” compaia la scritta “NO”.
Il consiglio anche per tali enti è comunque quello di entrare in piattaforma, barrare ugualmente il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserire l’Iban, di modo che il Ministero possa concretamente erogare le somme sul conto corrente.
Gli Ets (quindi gli enti già iscritti al Runts) che non si trovano in nessuno dei due elenchi evidenziati in precedenza hanno comunque la possibilità di rientrare nel beneficio purché abbiano dichiarato di volersi accreditare al 5 per mille (barrando nella piattaforma il campo “accreditamento del 5/1000” ed inserendo il codice l’Iban) tra il 12 aprile e il 2 ottobre 2023, versando una sanzione pari a 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115).
Allo stesso modo, gli enti che non sono ancora iscritti al Runts, possono rientrare nelle liste del 5 per mille 2023 purché abbiano presentato ad oggi istanza di iscrizione al registro unico, abbiano dichiarato di volersi accreditare al 5 per mille tra il 12 aprile e il 2 ottobre 2023 versando la sanzione di 250 euro nelle stesse modalità sopra riportate, ed infine risultino iscritti al Runts entro il 31 dicembre 2023.
Allo stesso modo, le Onlus che non rientrino nell’elenco permanente delle Onlus accreditate e in quello delle Onlus iscritte per la prima volta al 5 per mille 2023, possono rientrare nel beneficio purché presentino l’istanza di accreditamento (utilizzando il modello apposito che si trova sul sito dell’Agenzia delle entrate) entro il 2 ottobre, versando la sanzione di 250 euro, tramite modello F24 Elide (codice tributo 8115).
fonte: CSV NET