L’Agenzia delle Entrate ha reso pubblico sul proprio sito il Modello per l’iscrizione al 5 per mille 2017.

Nella stessa sezione del sito sono presenti inoltre le istruzioni per la compilazione e il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nelle due versioni: una per Onlus/volontariato e l’altra per le Associazioni sportive dilettantistiche.

Come ripreso e specificato dalla Circolare 5/E dell’Agenzia delle Entrate del 31 marzo 2017, l’iscrizione è necessaria solo per gli enti di nuova costituzione, i quali dovranno iscriversi una sola volta, seguendo le usuali procedure e tempistiche previste dalla normativa di riferimento, ovvero:

  • Gli enti devono trasmettere la domanda d’iscrizione entro l’8 maggio.
  • Una prima versione dell’elenco dei soggetti che possono beneficiare del 5 per mille è pubblicata sul sito dell’Agenzia delle Entrate entro il 14 maggio.
  • Entro il 22 maggio vanno segnalati eventuali errori di iscrizione nell’elenco, rivolgendosi direttamente alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui territorio ha sede legale l’ente. L’elenco definitivo è pubblicato sullo stesso sito entro il 25 maggio.
  • Entro il 30 giugno il rappresentante legale dell’ente deve inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà redatta e firmata dal legale rappresentante, alla quale bisogna allegare fotocopia di documento di identità in corso di validità del sottoscrittore. L’invio può essere effettuato tramite raccomandata a/r oppure tramite posta elettronica certificata.
  • Il 2 ottobre scade il termine per la regolarizzazione della domanda di iscrizione e/o successive integrazioni documentali (con sanzione di 250 euro).

Nel caso di enti già iscritti all’edizione 2016 occorre anzitutto verificare la presenza dell’organizzazione nell’elenco pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate e successivamente:

  1. Entro il 22 maggio vanno segnalati eventuali rilevati nell’elenco o variazioni intervenute (codice fiscale errato, sede legale modificata), rivolgendosi direttamente alla Direzione regionale dell’Agenzia delle Entrate nel cui territorio ha sede legale l’ente. L’elenco definitivo è pubblicato sullo stesso sito entro il 25 maggio.
  2. In caso di variazione del legale rappresentante, la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà trasmessa nel 2016 perde efficacia e scatta l’obbligo per il nuovo rappresentante legale di trasmettere sempre entro il 30 giugno una nuova dichiarazione sostitutiva con la data della sua nomina e la data di iscrizione dell’ente alla ripartizione del contributo (si fa riferimento all’iscrizione telematica del 2016).
  3. Il 2 ottobre scade il termine per le integrazioni documentali (con sanzione di 250 euro).